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Legge anti-bullismo: Arriva legge e numero 114 contro bullismo

La legge definisce il bullismo come “aggressione o molestia ripetuta, allo scopo di generare timore, ansia, isolamento ed emarginazione”. Quando invece le vessazioni, le violenze, le minacce e le offese sono compiute attraverso internet, si parlerà di cyberbullismo.

Sono sempre più preoccupanti i casi di ragazzi che vengono offesi, oltraggiati, umiliati, bullizzati, per lo più a scuola. Molte delle loro storie purtroppo non hanno un lieto fine e talvolta le conseguenze del bullismo sono tragiche

La commissione Giustizia della Camera  ha approvato una nuova legge antibullismo, che in alcuni casi potrebbe prevedere l’allontanamento del minore dalla famiglia, se non correttamente riabilitato.

La legge prevede che qualsiasi soggetto, nella scuola e fuori da essa, possa segnalare i casi di bullismo al Procuratore, il quale gira al Tribunale dei minori la segnalazione. Il Tribunale apre quindi un procedimento in cui stabilisce «gli obiettivi» di un percorso di rieducazione del «bullo», mentre i dettagli dei «progetto» rieducativo vengono definiti dai servizi sociali insieme alla famiglia del ragazzo (o ragazza). Concluso il «progetto», e «comunque con scadenza annuale», il servizio sociale «trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell’intervento.

Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può in via alternativa» dichiarare concluso il percorso rieducativo; proseguire il percorso e il progetto; disporre l’affidamento del minorenne ai servizi sociali; oppure «disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati». In Commissione hanno votato a favore i deputati della maggioranza mentre quelli del centrodestra hanno votato contro. La legge modifica anche le sanzioni pecuniaria per i genitori che non mandano i figli a scuola. Finora essa riguardava solo le famiglie che non facevano frequentare ai figli le elementari, mentre la legge lo estende per i casi in cui i genitori non fanno frequentare ai figli tutte le scuole obbligatorie.

In pratica, il ragazzo che compie atti di bullismo e non modifica i propri comportamenti dopo un percorso di rieducazione potrebbe essere allontanato dalla famiglia dal Tribunale dei minori. Il ragazzo verrà affidato a una casa famiglia se la permanenza con i genitori risulta controproducente.

La legge istituisce anche un numero verde, il 114, per le vittime.

Differenze tra maggiorenni e minorenni

Il testo approvato prevede:

  • una parte penale per i maggiorenni che accomuna il bullismo allo stalking (articolo 612 bis del codice penale).
  • nel caso in cui il bullo sia un minore,si interviene sul processo penale minorile. La legge prevede che qualsiasi soggetto, nella scuola e fuori da essa, possa segnalare i casi di bullismo al Procuratore, il quale gira al Tribunale dei minori la segnalazione. Il Tribunale apre quindi un procedimento in cui stabilisce «gli obiettivi» di un percorso di rieducazione del «bullo», mentre i dettagli dei «progetto» rieducativo vengono definiti dai servizi sociali insieme alla famiglia del ragazzo (o ragazza). Concluso il «progetto», e «comunque con scadenza annuale», il servizio sociale «trasmette al Tribunale per i minorenni una relazione che illustra il percorso e gli esiti dell’intervento. Il Tribunale per i minorenni, valutate le risultanze attestate nella relazione e sentito il minorenne e i genitori o gli esercenti la responsabilità genitoriale, con decreto motivato, può:
    • dichiarare concluso il percorso rieducativo;
    • proseguire il percorso e il progetto;
    • disporre l’affidamento del minorenne ai servizi sociali; oppure «disporre il collocamento del minorenne in una comunità, qualora gli interventi previsti dai numeri precedenti appaiano inadeguati».

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